Qualora il numero delle offerte sia inferiore a quindici ed il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio da applicare per il calcolo della soglia di anomalia è quello di cui all’art. 97, comma 2-bis, d.lgs. n. 50 del 2016; è pertanto illegittima l’aggiudicazione quando il numero di concorrenti partecipanti alla gara sia inferiore a quindici e la determinazione della soglia di anomalia sia stata effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che tale norma si riferisce all’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici (Non risultano precedenti in termini).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it