Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale in itinere, in quanto costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, non richiedono, da parte dell’amministrazione competente, l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione. La loro congruità ben può essere desunta anche dai criteri orientativi, formalizzati nella relazione illustrativa del piano, in riferimento alle scelte di destinazione urbanistica delle singole aree.
Questo si giustifica per i seguenti due ordini di ragioni.
Anzitutto, le scelte di pianificazione sono, in linea di principio, espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.
La tutela dell’affidamento, in relazione all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, va, poi, circoscritta soltanto alla ricorrenza dei seguenti casi eccezionali:
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- superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona;
- pregresse convenzioni edificatorie già stipulate;
- giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare;
- modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1998, n. 437.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it