Non è illegittimo l’atto di diniego del permesso di costruire adottato dal dirigente in quanto basato su elementi ostativi non rilevati nella precedente istruttoria da parte del responsabile del procedimento; infatti, i compiti del responsabile del procedimento, di natura preparatoria, sono diversi e non sovrapponibili a quelli del dirigente della unità operativa, cui spetta invece l’adozione del provvedimento finale; inoltre, non è configurabile il vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa quando il raffronto è operato fra le diverse fasi del medesimo procedimento (1).
(1) C.g.a., n. 417 del 2015; Cons. Stato, sez. IV n. 3420 del 2019;
Difformi: non risultano precedenti difformi.