La pergotenda non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione e, come tale, non è assentibile mediante permesso di costruire.
Questo in ragione delle seguenti caratteristiche:
– deve essere una struttura destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie; essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo;
– la res principale deve essere costituita, da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, mediante elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo e facilmente disancorabili;
– deve essere realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840; T.a.r. per il Lazio, sez. II quater, 22 dicembre 2017, n. 12632; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; T.a.r. per il Lazio, sez. II bis, 3 febbraio 2020, n. 1439.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it