La Corte di giustizia UE – pronunciandosi sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina di cui all’art. 47, comma 11-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge del 21 giugno 2017, n. 96, relativa al regime del servizio di collegamento ferroviario via mare da e per la Sicilia – ha escluso, in quanto in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri [cabotaggio marittimo]), la possibilità per il legislatore nazionale di equiparare i servizi di trasporto marittimo ai servizi di trasporto ferroviario al fine di evitare la procedura di evidenza pubblica, così chiarendo che i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza previo esperimento di gara pubblica in conformità a quanto previsto da quest’ultimo regolamento.
Fonte: www.giustiazia-amministrativa.it