Il procedimento previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire ha natura speciale rispetto a quello previsto dall’art. 20 della l. n. 241 del 1990, in quanto caratterizzato da una disciplina autosufficiente e diversa rispetto a quella generale; pertanto, deve ritenersi inapplicabile alla materia edilizia la disposizione di cui all’art. 2 comma 8 bis l. n. 241 del 1990, che sancisce l’inefficacia del provvedimento sopravvenuto alla scadenza del termine; con conseguente necessità, per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it