In tema di parere regionale di conformità al PUT di un’opera pubblica comunale, non può configurarsi la formazione del cd. silenzio assenso orizzontale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 17 bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, qualora non sia stato predisposto e trasmesso dall’amministrazione comunale lo schema di provvedimento, cui la normativa fa riferimento, all’autorità coinvolta nel procedimento.
Nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni, il legislatore ha predisposto un istituto di semplificazione, con l’intento di evitare che, ove il procedimento debba concludersi con l’adozione di una decisione pluristrutturata implicante un accordo tra più amministrazioni co-decidenti, la condotta inerte dell’amministrazione interpellata possa produrre un arresto del procedimento, impedendo la tempestiva adozione della determinazione conclusiva. Tale esigenza viene contemperata dalla necessità che l’amministrazione procedente abbia predisposto e trasmesso uno “schema di provvedimento” all’amministrazione competente a rendere il proprio assenso, in modo da responsabilizzare l’amministrazione co-decidente e valorizzarne l’inerzia mantenuta per il termine previsto. Ne discende che un “tacito assenso” può formarsi solo alla tassativa condizione che l’Amministrazione coinvolta abbia piena e completa cognizione del tipo di provvedimento che si intende assumere
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it