FATTO
La presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. L’art. 3 comma 2 della disposizione oggetto del giudizio prevede in particolare che “ I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.”In particolare rileva il ricorrente, che l’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), al comma 1, precluderebbe alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» e che, al comma 2, consentirebbe, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire società, o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, «esclusivamente per lo svolgimento delle attività» indicate nelle successive lettere da a) ad e).
DIRITTO
La Corte da una parte dichiara infondata le questioni di legittimità costituzionali inerenti l’art. 10 comma 3 e l’art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa – nella parte in cui consente ai Comuni l’acquisizione di partecipazioni di minoranza –, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, ma dichiara l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. La disposizione regionale impugnata infatti, argomenta la Corte , nel consentire ai Comuni di costituire società o acquisire partecipazioni nelle stesse, prescindendo del tutto dai vincoli posti dall’art. 4 TUSP (ed in particolare rispetto alle attività tipizzate al comma 2 dell’art. 4 TUSP) , ne individua il possibile oggetto sociale per relationem, identificandolo nel vago contenuto derivante dal «perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1» o, comunque, dallo «sviluppo delle attività di cui all’articolo 2» della stessa legge reg. Siciliana n. 12 del 2021. Essa, pertanto, finisce per ammettere un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attività, ben al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni. In dettaglio, l’art. 1 della norma regionale consente ai Comuni siciliani di costituire o partecipare a società che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle seguenti finalità: a) promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili; b) sostegno della pratica dello sci e di ogni altra attività ludico-sportiva e ricreativa che utilizzi gli impianti e i tracciati destinati a tale sport; c) gestione e fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo di attività economiche nelle località montane; d) riqualificazione e razionalizzazione dell’uso delle aree sciabili. L’art. 3, comma 2, mediante il rinvio al precedente art. 2, consente anche di costituire o partecipare a società che abbiano come oggetto sociale lo sviluppo di attività, quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci da fondo, lo slittino. Pertanto, sia i concetti di «promozione» e di «tutela», sia, più in generale, le altre finalità enunciate, finiscono per legittimare, potenzialmente, attività meramente imprenditoriali e commerciali.
Fonte: www.cortecostituzionale.it