Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, decidendo le questioni sollevate da Cons. Stato, sez. III, ordinanza 3 marzo 2021, n. 1797 e da Cons. Stato, sez. III, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 536 (oggetto della News US, n. 19 del 15 febbraio 2021) ha sancito la legittimità della riserva di legge alle organizzazioni di volontariato (odv) del servizio di trasporto in emergenza e urgenza. La decisione stabilisce in particolare che solo le odv possono sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con le Amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto. Non possono invece essere parificate alle organizzazioni di volontariato le cooperative sociali poiché, distribuendo utili ai soci, non possono definirsi “senza scopo di lucro”. La Corte di giustizia ha confermato quindi la compatibilità con il diritto europeo del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – codice del terzo settore, ponendo fine alla lunga questione sui soggetti aventi diritto agli affidamenti in convenzione per i servizi di trasporto sanitario d’emergenza urgenza di cui all’art. 57 del codice del Terzo Settore.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it