L’amministrazione richiesta del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove verifichi preliminarmente che l’intervento ne è escluso ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, non deve effettuare alcun giudizio di compatibilità paesaggistica.
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere subordinato all’esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità, ponendosi ciò in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it