La Consulta dovrà sciogliere i dubbi di legittimità sull’esclusione dall’esenzione dall’Imu di entrambi i coniugi se risiedono in Comuni diversi. A sollevare la questione davanti ai giudici costituzionali è stata la Commissione tributaria regionale della Liguria riguardo alle disposizioni con le quali, per il riconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, successivamente, dell’imposta municipale unica (Imu), si stabilisce il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare e, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si prevede che le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile.
Le norme impugnate – anche dopo la legge che ha introdotto la nuova Imu/Tasi – secondo il giudice rimettente, determinerebbero una violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento, sia tra le ‘coppie coniugate’, che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e quelle che hanno residenza anagrafica in Comuni diversi, consentendo di riconoscere la misura di favore solo alle prime, sia tra le ‘coppie coniugate’ e quelle ‘di fatto’ o ‘unite civilmente’. Analoga questione viene sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, secondo cui tale disparità, basata su un neutro dato geografico, sarebbe irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente con lo scopo agevolativo perseguito dal legislatore. Il ‘nodo’ sarà sciolto dalla Corte nella camera di consiglio prevista per il prossimo 23 marzo.