Con la sentenza 411/2022 i giudici del Tar per la Sicilia si sono pronunciati sui presupposti che devono sussistere per l’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute).
L’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. In particolare, la tutela dei dati “supersensibili” può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall’istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa. Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida “necessità” e non della mera “utilità” del documento in questione. Ne consegue che, in tale delicata operazione di bilanciamento di contrapposti interessi, il trattamento dei dati “sensibilissimi” dovrà costituire l’extrema ratio al fine di tutelare la situazione giuridica del richiedente.