Il Tar Lazio, sez. III bis, ha stabilito con la sentenza n. 7394 del 17 dicembre che non va sospesa la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1889 del 07.12.2021Non va sospesa la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 avente come oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione recepisce e rende operativo il contenuto dell’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, il quale – con l’inserimento dell’art. 4-ter nel d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021) – introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per “il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19 in quanto, la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia; inoltre, in sede di doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.