Con un Comunicato del Presidente del 24 novembre 2021, Anac ha chiarito che l’inconferibilità va applicata anche in caso di condanna penale per reato associativo finalizzato al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. In tal modo l’Autorità ha completato quanto già affermato nella delibera n.720 del 27 ottobre 2021, integrando quella precedente, n.1201 del 18 dicembre 2019.
Anac era intervenuta lo scorso 27 ottobre prendendo posizione sulla nomina di un Comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha assegnato un incarico dirigenziale a un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere, ribadendo che tale pratica non è consentita dalla legge, e pertanto l’incarico è inconferibile.
Il dirigente in questione, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati di corruzione. Il giudice di primo grado, però, disponeva il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per altri capi di reato del suddetto dirigente contro la Pubblica amministrazione.
L’Autorità Anticorruzione ha confermato (decreto legislativo 39/2013, attuativo della legge Severino) che non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e in enti privati di controllo pubblico a quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale prescrizione di legge – sostiene Anac – va applicata anche per reati associativi al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. Infatti “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”.
Secondo l’Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece colui che sia responsabile di un solo delitto”.
Fonte: ANAC