La Corte costituzionale ha chiarito i limiti entro i quali le Regioni possono delegare funzioni ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti osservando che nessuna deroga all’assetto delle competenze fissato in sede statale può essere ammessa. Ha, tra l’altro, evidenziato che la mancata riproduzione, nel testo dell’art. 118 Cost. introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del riferimento, presente nella formulazione originaria dello stesso art. 118, alla delega come strumento di “normale” esercizio delle funzioni amministrative regionali, fa sì che tale istituto non sia più configurabile come ordinario strumento di allocazione di competenze da parte del legislatore regionale, in assenza di una specifica abilitazione da parte della fonte a ciò competente. Ne è derivata la declaratoria d’incostituzionalità di una legge regionale del Lazio violativa di tale assetto.
Fonte: Corte costituzionale