Le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, con la sentenza n. 20761/2021, sull’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso all’istanza di subentro nell’assegnazione di alloggi ERP destinati all’assistenza abitativa e all’ampliamento del nucleo familiare
In relazione ad istanza di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine previsto, il provvedimento di diniego.