Deve essere respinta l’istanza di sospensione dell’obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, non caratterizzandosi per la “manifesta irragionevolezza” che, sola, consentirebbe al giudice amministrativo un intervento inibitorio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, con il decreto 2 aprile 2021 n. 1804, ricordando come da documentazione scientifica emergano altre documentazioni scientifiche che attestino conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina. Ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.
Fonte: Consiglio di Stato