Le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione di gara sono ammissibili soltanto se è individuato un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 11 marzo 2021, n. 2094, trattando il caso di specie riguardante il Direttore Generale di una Azienda sanitaria, titolare del potere di nomina della Commissione di gara, che incarica l’unità operativa interna competente per materia all’esercizio della relativa competenza senza esercitare tuttavia il potere di delega, perché – sostiene il Consiglio – non si è spogliato della propria competenza, ma ha semplicemente individuato l’ufficio interno all’Azienda che in concreto avrebbe dovuto procedere alla relativa attività materiale.
Tale condotta, inoltre – motivano i giudici di Palazzo Spada – appare conforme anche alla regola dell’identità fra organo titolare del potere di nomina della Commissione e organo competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, portata dal pure invocato art. 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici (“la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”). Come già chiarito dalla giurisprudenza della stessa III Sezione del Consiglio: “Le regole che governano la scelta della stazione appaltante sono quelle direttamente mutuabili dall’articolo 77 per la parte già in vigore e dall’art. 216, comma 12, d.lvo cit.- quanto alla competenza in ordine alla designazione dei commissari ovvero quanto ai criteri generali di competenza e trasparenza preventivamente individuati da ciascuna stazione appaltante – per come integrati dalle regole aggiuntive che, in applicazione della suindicata disposizione, l’Amministrazione è tenuta ad adottare” (Cons. St. n. 7832 del 2020).
Fonte: Consiglio di Stato