L’Azienda sanitaria è obbligata a disporre senza indugio l’iscrizione presso il medico di base o il medico convenzionato per la pediatria di libera scelta su richiesta dei pazienti o degli esercenti la potestà genitoriale anche se residenti in Comune diverso, ma ricompreso nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria. I giudici di Palazzo Spada ricordano che la l. n. 833 del 23 dicembre 1978 (“Riforma Sanitaria”) prevede, all’art. 19, comma 2, che “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”. L’art. 25 ribadisce, al comma 4, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera “scelta del medico di fiducia” che può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel Comune di residenza.
Le predette previsioni di legge pongono una regola generale (quella della libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia) che deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, a maggior ragione ove rinveniente da fonti non idonee a introdurre disposizioni normative cogenti erga omnes, quale l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta stipulato il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 502 del 1992, destinato a regolare solamente, ai sensi dell’ art. 48, l. n. 833 del 1978, un uniforme trattamento economico e giuridico degli operatori, ma non il loro rapporto con gli assistiti né le conseguenti ricadute economiche.
Allo stesso modo, il limite dì cui al citato art. 19, comma 2, comportando una deroga è di stretta interpretazione, ed è testualmente riferito ai soli “limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”, ovvero all’organizzazione del Servizio Sanitario in Aziende sanitarie munite di una propria circoscrizione. La giurisprudenza amministrativa ha quindi riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale (Tar Lazio, sez. I, 1 giugno 1987, n. 1132).
Fonte: Consiglio di Stato