Il Consorzio stabile SIS s.c.p.a. ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con cui sono stati annullati gli atti della procedura ristretta per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del «Corridoio intermodale Roma – Latina e collegamento Cisterna –Valmontone» (c.d. autostrada Pontina), di cui al bando di gara di Autostrade del Lazio s.p.a. pubblicato il 19 dicembre 2011 e successiva lettera di invito del 10 aprile 2014 (prot. n. 184).
L’annullamento è stato pronunciato in accoglimento del ricorso della Salini Impregilo s.p.a., unica altra impresa offerente unitamente alla ricorrente, sul presupposto costituito dall’illegittimità della formula matematica prevista nella lettera di invito per l’assegnazione dei punteggi alle offerte economiche in relazione all’utilizzo del contributo pubblico stanziato per realizzare l’infrastruttura autostradale previsto dall’offerente. Per effetto del conseguente annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore dello stesso Consorzio stabile SIS, oggi ricorrente, è stato affermato l’obbligo per Autostrade del Lazio «di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo».
A quest’ultimo riguardo, il Consorzio stabile SIS deduce che dopo un ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. proposto da Autostrade del Lazio, a definizione del quale la Sezione ha statuito che il vincolo conformativo derivante dalla sentenza di annullamento della procedura di gara è «chiaro nel senso di richiedere di disporre il rinnovo della gara a partire dal segmento risultato illegittimo» (sentenza di questa Sezione del 23 dicembre 2019, n. 8696), la stazione appaltante non ha dato seguito a quanto dovuto. Il ricorrente chiede pertanto che sia ordinato ad Autostrade del Lazio di adottare «gli atti e/o le operazioni/attività necessari a dare esatta e completa esecuzione alla sentenza» di cognizione ed insta per la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Si sono costituiti in giudizio Autostrade del Lazio e Webuild s.p.a., subentrato alla Salini-Impregilo s.p.a., rispettivamente in resistenza ed adesione al ricorso.
In relazione alle difese del soggetto aggiudicatore, incentrate sull’impedimento alla rinnovazione della gara, a causa dell’indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diretto alla revisione dell’opera per come originariamente progettata (espresso con nota di prot. n. 39597 dell’8 ottobre 2020), con l’ordinanza del 4 dicembre 2020, n. 7679, indicata in epigrafe, è stato disposto ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm l’intervento del Ministero, costituitosi poi in giudizio.
Fonte: Consiglio di Stato