Con l’ordinanza cautelare 873/2021 il Tar oer il Lazio ha stabilito che deve essere riesaminata in tempi brevi la disposizione del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (che, nelle more, non è sospeso), che impone l’uso delle mascherine in classe ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, avendo rilevato vizi dell’istruttoria.
La Sezione ha, infatti, chiarito che la misura impugnata è stata imposta, per la prima volta, con il d.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale richiama i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del CTS, rispettivamente, del 31 ottobre e del 3 novembre 2020.
Il primo (n. 123) non ha riguardato le misure relative alla didattica in “presenza” e, nel secondo (n. 124) il CTS, chiamato ad esprimere un parere sulla bozza dell’adottando d.P.C.M., si è limitato a valutare “congruo l’impianto generale del DPCM relativo all’adozione di ulteriori misure volte al contenimento del contagio dal virus Sars – coV-2 commisurate all’attuale fase epidemiologica” senza nulla indicare sullo specifico punto dell’uso delle mascherine a scuola.
Nel verbale n. 124 dell’8 novembre 2020, successivo alla data del suddetto d.P.C.M., nel rispondere ad alcuni quesiti posti da vari Ministeri, il CTS dopo aver riportato il testo della disposizione impugnata ha rilevato che “il medesimo d.P.C.M. non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento” aggiungendo che “anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021” approvate nella seduta del CTS del 31 agosto 2020”.
Nel suddetto verbale n. 104, dedicato esclusivamente alla tematica della imminente riapertura di tutte le scuole, si legge: “Il riavvio delle attività scolastiche, pertanto, dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione inclusa quella in esame [NDR l’uso della mascherina]. In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: – Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento; – Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti”.
Sempre nel medesimo verbale il CTS afferma: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: -Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
Dunque, nello specifico documento in cui il CTS si è espresso in ordine alla tematica dell’uso delle mascherine a scuola, in via preventiva rispetto all’adozione di atti amministrativi (verbale n. 104 del 31 agosto 2020), tale organo tecnico-scientifico non ha consigliato di imporne l’uso, in modo indiscriminato, ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, affermando viceversa che “la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”. Sempre nel verbale n. 104, il CTS ha specificato che il riavvio delle attività scolastiche dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione” inclusa quella dell’uso delle mascherine, dunque escludendo una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine ma suggerendo di modulare e scalare le misure in pejus o in melius in considerazione sia dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico sia dell’oggettivo “rispetto della distanza di almeno un metro” fra i banchi.
Nel verbale in rassegna il CTS ha ribadito “che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento”.
– che, nel verbale n. 133 del 3 dicembre 2020, richiamato nel successivo d.P.C.M. 3 dicembre 2020, il CTS ha valutato congruo l’impianto generale della bozza di d.P.C.M. sottoposta alla sua attenzione, ma non ha espresso alcunchè in ordine all’imposizione delle mascherine ai bambini durante l’orario scolastico.
Infine, anche nel verbale n. 144 del 12 gennaio 2021, richiamato nel d.P.C.M. 14 gennaio 2021, il CTS non ha svolto alcuna osservazione sulla misura in parola, oggetto di impugnazione;
Sulla scorta della ricostruzione fin qui effettuata, il d.P.C.M. 3 novembre 2020 pare essersi discostato dalle indicazioni preventive e specifiche fornite dal CTS nel verbale n. 104 citato, senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.
I due verbali del CTS (n. 122 e n. 123) richiamati nel d.P.C.M. 3 novembre 2020 che, per la prima volta, ha imposto l’uso incondizionato della mascherina ai bambini infradodicenni, nulla esprimono sullo specifico punto oggetto di doglianza, sicchè appare sussistere il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.
Il medesimo vizio appare perpetuato nei successivi d.P.C.M., nella parte in cui hanno reiterato la censurata misura senza prevedere la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”, come consigliato dal CTS nel verbale n. 104, in assenza di un supporto istruttorio differente e/o prevalente.
Al fine di dare copertura ad una misura, che i ricorrenti ritengono fortemente invasiva e potenzialmente lesiva della salute psico-fisica dei minori, non pare sufficiente la mera valutazione di congruità dell’impianto generale dei successivi d.P.C.M. espressa dal CTS.
Appare perplessa la posizione del CTS che, nel verbale n. 124 relativo alla seduta dell’8 novembre 2020, “ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata” ma “in coerenza con la scalabilità delle precauzioni” previste dalle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31 agosto 2020. Invero, poiché il suddetto documento indicava espressamente la possibilità di rimuovere la mascherina in condizione di staticità e con il distanziamento, appare intrinsecamente contraddittoria l’affermazione di auspicare la conferma di una misura che si era posta in distonia con il documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, continuando tuttavia a rinviare e, sostanzialmente, a confermare la piena validità di tale documento.
Infine, la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione del 29 dicembre 2020, non indica che determinate evidenze scientifiche siano state assunte a fondamento tecnico-scientifico dell’imposizione della misura impugnata, ma si limita a riferire di varia letteratura scientifica in cui si affronta la tematica delle possibili ricadute sulla salute psico-fisica dei bambini derivanti dall’uso prolungato della mascherina, in cui è stato rilevato il disagio psicologico provocato da tale uso ed è stato ritenuto “che i disagi percepiti e gli atteggiamenti negativi associati all’uso delle mascherine durante la pandemia COVID-19 possano essere almeno parzialmente spiegati dai tentativi di soddisfare tre bisogni psicologici di base (autonomia, relazione e comprensione), piuttosto che con un disagio fisiologico reale”.
Il CTS, nel verbale n. 143 dell’8 gennaio 2021, non ha “fatto proprio” l’avviso espresso dal Ministero della Salute nella nota prot. n. 42458 del 29 dicembre 2020 ma si è limitato ad acquisirla e a ritrasmetterla al Servizio del Contenzioso del Dipartimento della Protezione Civile per i seguiti di competenza, senza fornire alcuna autonoma risposta alla richiesta istruttoria in funzione della quale tale nota era stata predisposta.