L’art. 1, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145, va disapplicato non solo perché rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia UE determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse ma anche perchè le disposizioni del capo III della direttiva “sevizi” 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche ad una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.
Il Tar Salerno si è pronunciato sulla proroga legislativa automatica (fino al 2033) delle concessioni demaniali in essere, di cui all’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il quale prevede che: “Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”.
In particolare, la Sezione ha stabilito che la detta norma vada disapplicata, non solo perché rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Sez. V, sentenza 14 luglio 2016, in C-458/14 e C-67/15), determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse, ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE (cfr. Grande Sezione, sentenza 30 gennaio 2018, in C-360/15, Visser), secondo cui le disposizioni del capo III della direttiva “sevizi” 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche ad una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (Tar Veneto, sez. I, 3 marzo 2020, n. 218).
Per altro, la disapplicabilità dell’art. 1, comma 682, l. n. 145 del 2018 è stata di recente propugnata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione AS1684 del 1° luglio 2020, nel parere AS1701 del 4 agosto 2020, ove è stato stigmatizzato il contrasto dei provvedimenti amministrativi avallanti la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo con gli artt. 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE: «… è nell’interesse del mercato – recita il menzionato parere AS1701 del 4 agosto 2020 – effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio. La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive. Di conseguenza, l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della determina dirigenziale … per contrarietà della stessa ai principi e alla disciplina euro-unitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo, integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere».