Con la sentenza 2486/2020 i giudici del Tribunale amministrativo di Milano affermano un importante principio sulla possibilità di autorefezione in orario scolastico.
In merito alla cosiddetta libertà di scelta alimentare, secondo i giudici amministrativi lombardi, la possibilità per i singoli istituti scolastici di regolamentare e financo escludere, in presenza di particolari e concrete situazioni di non rispondenza all’interesse pubblico, l’accesso dello studente che ha portato il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal servizio di mensa istituzionale, non incide sulla libertà di scelta alimentare, in sé e per sé considerata. L’interessato resta infatti libero di alimentarsi come crede, all’interno del “tempo mensa”, e di sottrarsi conseguentemente al “servizio mensa”, servizio che conserva ex lege natura facoltativa e a domanda individuale. In altri termini, fin quando non viene introdotto dall’istituto scolastico, anche surrettiziamente, l’obbligo per lo studente di aderire al servizio mensa, il diritto di scelta alimentare non viene compromesso e non risulta seriamente posto in discussione. Né può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l’allestimento di diverso spazio all’interno dello stesso istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto -allorché risulti inefficiente da un punto di vista dell’azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa -, perché ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo né diritti soggettivi assoluti né il principio – anch’esso costituzionalmente garantito – di un’organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell’amministrazione.