Con il decreto 69/2020 il Tar di Catanzaro ha stabilito che, in considerazione del grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico e della carente istruttoria, deve essere sospesa, in via monocratica, l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata ordinata sull’intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse.
Ha chiarito il decreto che il d.P.C.M. 3 novembre 2020, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid-19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative –decisive ai fini della strutturazione stessa della personalità in un regime di socializzazione – e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale – sempre chè concretamente attivabile con carattere di generalità – didattica “a distanza” per tali fasce di età.
Nel decreto è stato quindi affermato che l’evidente conflitto tra l’atto impugnato – adottato appena otto giorni dopo l’entrata in vigore del d.P.C.M. 3 novembre 2020 (cfr. art. 3 comma 4) e ben prima del lasso temporale minimo previsto dal Governo per le verifiche sull’andamento della curva – e le disposizioni del Governo, ivi incluse quelle del Ministero dell’Istruzione (queste ultime configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione), può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833 del 1978 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato d.P.C.M. oppure in relazione a specificità locali.
Invece l’impugnata ordinanza dispone una chiusura generale – estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse – delle attività didattiche in presenza senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della “problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici” senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi. Da tale premessa nel decreto si è tratta la conclusione che la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto di una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza de qua.