Nella sentenza 6787/2020 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno stabilto che è necessaria l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall’Anac, per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza.
Per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, spiegano i giudici di palazzo Spada, occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 33-ter del d.l.18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori, inizialmente istituito presso l’AVCP e attualmente compreso nelle competenze dell’Anac, per effetto dell’art. 213, c.16, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui “E’ istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l’elenco dei soggetti aggregatori”.
L’iscrizione a detto elenco è disciplinata dall’art.9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l.23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, al c. 2, che i soggetti che intendono operare come soggetti aggregatori o centrali di committenza, diversi dalla Consip e dalle centrali di committenza istituite dalle singole regioni, devono richiedere all’Anac l’iscrizione nell’elenco; l’iscrizione è condizione necessaria per “stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’art.26, c.1, della l.23 dicembre 1999, n. 488 […]” (c. 2, secondo periodo, dell’art. 9 cit.).