Con la sentenza n. 5391 del 7 settembre 2020 la seconda sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che non è incondizionata la libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza.
La libertà di trasferimento del farmacista, dunque, all’interno della zona di competenza non è incondizionata. Il trasferimento è soggetto, infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada, ad autorizzazione dell’autorità, la quale deve verificare, fra l’altro, che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il relativo potere discrezionale va interpretato in senso ragionevolmente restrittivo, in quanto ordinariamente si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l’afflusso degli avventori, e quindi verso il luogo che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. L’eventuale diniego si giustifica in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell’ambito di una zona territorialmente molto vasta, “risulta non difficilmente accessibile alla maggior parte dell’utenza della zona stessa ed appare orientata, piuttosto, ad attirare una utenza estranea”.