Con la sentenza n. 141/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009). La norma, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi».
Secondo la motivazione dell’impugnazione da parte dello Stato, l’esenzione, ancorché limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità, confliggerebbe con la disciplina statale che, invece, a tal fine richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC. A parere della Consulta, la disposizione impugnata, “pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l’esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l’obbligo di presentazione del DURC. In particolare l’esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di ‘lavoro e legislazione sociale’, settore in cui, con giustificato rigore, s’impone sempre la presentazione del DURC, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento”.
In sostanza, “se non è corretto ritenere, come fa l’Avvocatura dello Stato, l’esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC, deve però riconoscersi che non è compatibile con l’istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità sociale”, osserva la Corte costituzionale.
“Si aggiunga, in una prospettiva più generale, che la finalità perseguita dall’istituto, e che evidentemente è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, − con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza − induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.
È piuttosto da rilevare che questa modalità di esercizio della funzione legislativa, alluvionale e contraddittoria (tre leggi regionali nell’arco dell’anno 2019), produce incertezze applicative e di contenzioso, e costituisce un onere amministrativo, questo, sì, inaccettabile. Pertanto – conclude la Consulta – deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 49-bis della legge reg. Toscana n. 40 del 2009”.