Con la pronuncia n. 741 del 25 maggio la seconda sezione del tribunale amministrativo di Bari ha stabilito che il computo metrico non estimativo costituisce elemento “essenziale” dell’offerta tecnica in ipotesi di qualsivoglia tipologia di variante migliorativa apportata, la cui omessa produzione deve comportare l’esclusione dell’impresa partecipante.
In particolare i giudici amministrativi pugliesi spiegano che il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui vengono descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto se il bando non richiede la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si potrebbero evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici né sarebbe possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto si andrebbe ad integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica incompleta.