Con il decreto n. 103 del 9 maggio 2020 i giudici del Tar Molise hanno stabilito che dovendo considerarsi la caccia quale attività motoria di natura sportiva, essa non è preclusa dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 che, all’art.1, comma 1, lett. f), consente appunto di svolgere individualmente attività sportiva o motoria.
Si legge infatti nel decreto: ”Nella Regione Molise, la caccia di selezione al cinghiale – prevista dal 1° maggio al 15 agosto 2020 in applicazione delle delibere della Giunta regionale del marzo 2020 – non può ritenersi consentita dal d.P.C.M. 26 aprile 2020, perché non rientra nella previsione di cui all’art. 1, lett. f), del citato d.P.C.M., che ammette l’attività motoria o sportiva esclusivamente in forma individuale; il Disciplinare approvato dalle ridette delibere prevede infatti obbligatoriamente un’organizzazione dei cacciatori in squadre” .
Il provvedimento ha chiarito, dunque, che la caccia, qualificata come attività motoria di natura sportiva, non deve considerarsi preclusa dal d.P.C.M. 26 aprile 2020e ha aggiunto che la disposizione regionale impugnata si limita a prevedere che possano svolgere attività venatoria non più di due componenti per nucleo familiare fermo restando che anche per costoro deve valere la regola che “sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri” in ossequio alle disposizioni del d.P.C.M..