L’abitazione di lusso può trovarsi anche in un condominio e non ha diritto alle agevolazioni per la prima casa. Dunque, non solo ville e castelli pagano l’Imu. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l‘ordinanza 7769/2020, precisando quali siano caratteristiche e requisiti di queste dimore. Secondo i giudici della Suprema corte, devono essere considerate abitazioni di lusso tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadri, richiamando il DM 2 giugno 1969, il quale indica per l’appunto una serie di condizioni che rendono un immobile di lusso: la tipologia di villa o villetta in città, la presenza di un parco o grande giardino, la presenza di un campo da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 metri quadri o di una piscina di almeno 80 metri quadri, la presenza di pertinenze, la superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, il costo elevato del terreno. Di conseguenza – sottolineano i giudici – soltanto le abitazioni che non rientrano in questa casistica possono accedere alle agevolazioni riconosciute alle prime case, cioè pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta in caso di compravendita ed esenzione dall’Imu.
Il chiarimento della Corte di cassazione è scaturito dall’esame di un recente caso di specie che vale la pena di citare: un contenzioso, sorto durante la compravendita di un immobile situato in un condominio. All’atto era stata applicata l’imposta di registro al 2% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Non era inoltre stata pagata l’Iva. L’Agenzia delle Entrate aveva però considerato errata l’applicazione di queste imposte, dato che la superficie dell’appartamento era superiore a 240 metri quadri. Pertanto, doveva essere classificato tra gli immobili di lusso. A questa tipologia di immobili, infatti, non possono essere applicate le agevolazioni normalmente riconosciute alle prime case e le imposte devono essere calcolate in base al valore dell’immobile. Così, la Cassazione ha accolto il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate e ha revocato le agevolazioni.