Chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione. Così ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 56 depositata il 26 marzo 2020: quest’obbligo comporta, infatti, un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.
I giudici delle leggi, inoltre, l’obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata – senza interferire con il servizio di taxi – grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
La Consulta ha pertanto dichiarato incostituzionale il Decreto legge n. 135 del 2018 nella parte in cui prevede tale obbligo (in particolare, l’articolo 10 bis, primo comma, lettera e), accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato. Ad avviso della Regione varie disposizioni del Dl 135/2018, introducendo vincoli per i vettori NCC, sarebbero state lesive delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale. In particolare, nel ricorso si sosteneva che la disciplina statale contestata non rientrerebbe nella materia della tutela della concorrenza, e che comunque il suo contenuto non rispetterebbe i limiti che condizionano l’esercizio della relativa competenza quando interferisca con le attribuzioni regionali.
Nella sentenza si legge che l’intervento legislativo di disciplina del settore costituisce una legittima espressione della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», in base all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Rientra, infatti, nella disciplina della concorrenza spettante al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra i due distinti settori del servizio pubblico locale non di linea, ossia il servizio di noleggio con conducente e quello di taxi. Ciò non esime, però, il legislatore statale dall’osservanza dei limiti di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi attesi. Fra i vari vincoli all’attività di NCC contestati dalla Regione, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio fosse eccessivamente gravoso e sproporzionato rispetto agli obiettivi di regolazione della concorrenza.