La sezione controllo della Regione Molise della Corte dei Conti nella deliberazione n. 15/2020 ha stabilito che è esclusa l’applicazione dell’istituto della datio in solutum ex art.1197 c.c. alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.
L’ordinamento ha previsto solo limitate fattispecie (riscossione delle imposte sul reddito e di pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni) di datio in solutum allo Stato come modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria diverse dall’adempimento.
Tale eccezionale, spiegano i giudici contabili, disciplina si inquadra nella regola della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, naturale corollario dello schema tipico del rapporto giuridico di imposta, avente natura di obbligazione legale.
Sono da ostacolo all’adozione di un’interpretazione estensiva di dette norme, oltre a difficoltà di natura pratica, la natura stessa dell’istituto (quale contratto solutorio), l’obbligo per la PA di esperire procedure di evidenza pubblica anche per l’acquisizione di beni, ma anche l’esame dello stato della normativa e della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento delle obbligazioni tributarie tramite compensazione.