Nella sentenza 6998/2019 la terza sezione del Consiglio di Stato ricorda che spetta al comune l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ad eccezione dei casi di esplicita attribuzione da parte del legislatore alle Regioni e alle Province autonome della creazione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.
In particolare l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche con l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 (cd. cresci Italia), non è più configurato come atto complesso che si perfeziona con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta). La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, spiegano i giudici di Palazzo Spada, risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Pertanto, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale, fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.
La ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche degli esercizi commerciali delle farmacie, la quale più che diretta ad evitare la proliferazione delle stesse e a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini. Ed in considerazione di questo stesso fine il legislatore ha inteso aggiungere al parametro del dato numerico della popolazione – quale criterio per la determinazione del numero di farmacie per ciascun comune – anche la considerazione delle “condizioni topografiche e di viabilità”, consentendo l’istituzione di un’altra farmacia, distante almeno 3.000 metri da quelle esistenti. Il rispetto di tale distanza, peraltro, non può intendersi in modo rigido; proprio in base alla giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all’apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l’obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica Al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l’apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.