Secondo i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato ( sentenza 6904/2019)il nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) ha eliminato la categoria dell’aggiudicazione provvisoria.
L’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, spiegano i giudici di Palazzo Spada, – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria dell’aggiudicazione provvisoria, ma distingue solo tra: la ‘proposta di aggiudicazione’, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; la ‘aggiudicazione’ tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione. Il che elimina in radice la possibilità che un atto adottato dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara possa essere ragionevolmente confuso per “aggiudicazione provvisoria”, proprio perché, a partire dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016, la figura dell’aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall’ordinamento.