Chiariti dalla Corte di cassazione penale con la sentenza n. 42579 termini e confini della condotta scorretta del dipendente assenteista. La pronuncia ha affrontato il caso di specie relativo all’assenteismo sul luogo di lavoro di una dipendente scoperto grazie agli accertamenti condotti dalla guardia di finanza. Nonostante ciò, la condotta illecita veniva reiterata con “persistente sfrontatezza”. Dopo aver timbrato il cartellino, la dipendente in questione si era allontanata dal posto di lavoro per un arco di tempo prolungato per dedicarsi nuovamente a faccende personali.
Per la Cassazione non vi è differenza tra continuazione e abitualità nel reato, dal momento che il legislatore, nell’introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere a un concetto diverso da quello di occasionalità, “scelta che si giustifica con la volontà di assicurare all’istituto un più esteso ambito di operatività, escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell’attività criminosa e di un’abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo”. Per la Corte la frequenza della condotta illecita, perseguita imperterrita pur dopo i controlli della guardia di finanza, a dimostrazione di una sorta di sostanziale intoccabilità, dimostrano certamente una “preoccupante abitudine comportamentale improntata al disprezzo delle regole e alla noncuranza delle conseguenze”.
La dipendente ha dunque “completamente disatteso il dovere di lealtà e di correttezza che deve informare il modus operandi di qualsivoglia lavoratore, tanto più se dipendente pubblico”. Le modalità di cattiva condotta della dipendente, pertanto, sono indici di gravità. Tali da escludere inevitabilmente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.