Con la sentenza 121/2019 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha stabilito che anche nel caso di avvalimento concernente la certificazione S.O.A. è necessaria la specifica indicazione dei mezzi, compresi tra quelli che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione, messi a disposizione dell’impresa ausiliata.
I giudici del Tar hanno in particolare sottolineato che l’attestazione S.O.A., il cui possesso è ammesso possa anche integrarsi per relationem ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, non si connota (solo) quale requisito di ordine economico-finanziario. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 le attestazioni rilasciate dagli appositi organismi autorizzati dall’ANAC, infatti, non provano unicamente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1, lett. b) (capacità economica e finanziaria) dell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, ma si riferiscono anche alle capacità tecniche e professionali della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo.
“Se da un lato – si legge in una nota pubblicata sul sito giustizia-amministrativa.it – la qualificazione dell’avvalimento come di mera garanzia, quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione, deve essere esclusa, dall’altro va in ogni caso rilevato che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione anche se l’avvalimento riguarda l’attestazione SOA, che pure viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria dell’impresa (C.d.S., V, n. 4973/2017; n. 2316/2017; n. 2226/2017; n. 852/2017; n. 2384/2016; n. 264/2016)”. In sostanza, il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione S.O.A. non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio.
L’avvalimento di attestazione in questione, quindi, non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante. Questa conclusione – si legge nella nota – si pone in coerente continuità con il criterio direttivo che ha ispirato la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, enunciato quanto all’istituto dell’avvalimento dalla direttiva europea n. 2014/24/UE sulle procedure di affidamento degli appalti nei settori ordinari (art. 1, comma 1, lett. zz) secondo cui l’istituto in questione deve essere disciplinato “nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto (…)”.