In esito al ricorso proposto contro la sentenza della CTR Calabria del dicembre 2017 che, accogliendo l’appello del contribuente, annullava la cartella emessa dall’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per l’anno di imposta 2010 e statuiva la compensazione delle spese di lite, la Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 16664/2019, ha avuto modo di affermare che nella specie deve trovare applicazione RATIONE TEMPORIS l’art. 15, comma 2, del decr. legisl. n. 546/1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lettera f) n. 2, del decr. legisl. n. 156/2015, non essendovi soccombenza reciproca, e la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza, nel caso in esame, di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate.
Dal momento che il giudice di appello si è limitato ad affermare semplicemente che non doveva essere adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio, omettendo del tutto di indicare le ragioni della compensazione, ad avviso del Supremo Collegio è meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente , con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 16664 DEL 21 GIUGNO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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