La Corte di Cassazione – SEZIONE II CIVILE – con la sentenza n. 16662 PUBBLICATA IL 20 GIUGNO 2019, è intervenuta a dirimere la questione insorta in relazione ad un VERBALE DI VIOLAZIONE PER ECCESSO DI VELOCITA’ della Polizia Municipale di Firenze, rilevato da un AUTOVELOX FISSO ubicato in un viale qualificato STRADA DI SCORRIMENTO.
Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione del contribuente ed il Tribunale di Firenze aveva accolto l’appello del Comune, con conseguente ricorso per Cassazione da parte dell’automobilista il quale ha contestato che il viale nel quale era posizionato stabilmente L’AUTOVELOX fosse in possesso dei requisiti di STRADA DI SCORRIMENTO secondo le disposizioni del Codice della Strada.
Il Supremo Collegio ha rilevato che la questione controversa riguarda l’individuazione dei requisiti che un percorso stradale deve presentare per la qualificazione richiesta ed ha ritenuto di uniformarsi alle recenti sentenze della stessa Sezione (nn. 4090 e 4451 del 2019) dalle quali emerge, in via generale, che l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (AUTOVELOX) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installati solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del prefetto.
Per quanto riguarda la questione in esame, va ricordato che l’art. 2, comma 3, lettera d<) del codice della strada individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale £urbana a scorrimento in presenza di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate ed aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta.
E’ stato inoltre precisato che in ogni caso è necessario che l’esistenza delle caratteristiche sopra descritte deve interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’AUTOVELOX fisso, per cui ai fini della verifica della legittimità del rilevamento occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di uno o più tratti della stessa strada, e ciò alla stregua di quella che giustifica la ratio fondante della previsione normativa.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte accogliendo il ricorso ha deciso la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale monocratico di Firenze, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.
LINK CORTE DI CASSAZIONE- SEZ. II CIVILE SENTENZA N. 16622 DEL 20 GIUGNO 2019.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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