La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale dell’Umbria che vieta, salve limitate deroghe strettamente necessarie alla protezione di edifici ed attrezzature funzionali anche per le attività zootecniche, la recinzione dei terreni. Con la previsione di un divieto di recinzione che non interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio e che incide sulla facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, il legislatore regionale ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile.
In particolare con la sentenza 175/2019 i giudici della Consulta attestano l’incostituzionalità dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
La giurisprudenza amministrativa – sottolineano i giudici costituzionali – è costante nell’affermare che la facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, può essere limitata e conformata dalle norme urbanistiche soltanto in funzione di preminenti interessi pubblici (T.a.r. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, sezione I, 4 marzo 2015, n. 362, in www.dejure.it; T.a.r. per il Piemonte, sezione II, 10 maggio 2012, n. 532, in Foro amm. TAR, 2012, 5, 1471; T.a.r. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, sezione I, 5 febbraio 2008, n. 40, in Foro amm. TAR, 2008, 2, 398). Nel caso di specie la Regione Umbria, nel vietare nelle zone agricole le recinzioni dei terreni con deroga per quelle strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche, ha dettato una previsione di valenza generale riconducibile all’ambito dei rapporti interprivati e di disciplina del contenuto del diritto di proprietà.