Con riferimento al ricorso per Cassazione proposto dal Comune di MACCHIA DI ISERNIA avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del Giudice di pace con annullamento del verbale con cui era stata contestata l’infrazione al Codice della Strada, la Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – ha emesso l’Ordinanza n. 12309, pubblicata il 9 maggio 2019.
Il Comune ha sostenuto la insufficiente ed omessa valutazione della sentenza con riguardo alla presunta illegittimità del posizionamento dell’AUTOVELOX sul lato destro della carreggiata anziché sul lato sinistro autorizzato.
La Suprema Corte, uniformandosi ai principi espressi in precedenti pronunce di legittimità, ha affermato che qualora il decreto prefettizio abbia previsto la installazione dell’autovelox lungo un solo lato di marcia ed invece l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzatorio, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 del Codice della strada debba ritenersi affetto di “illegittimità derivata” , senza che possano assumere rilevanza al riguardo (come nel caso di specie) eventuali successive note chiarificatrici della P.A: sulla precisa indicazione delle modalità e sul punto di collocazione dell’autovelox rinvenibili direttamente nel decreto autorizzatorio. Inoltre, sempre ad avviso della Corte, questa ha ritenuto che l’art. 4 del D.L. n. 121/2013, che conferisce al Prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti in cui possono collocarsi strumenti elettronici di controllo della velocità, senza che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia, il rilevamento e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzatorio e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
Di conseguenza, il ricorso del Comune è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 12309/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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