L’immobile di un Istituto Religioso concesso in comodato ad una onlus che svolge attività culturale e didattica non può godere dell’agevolazione ici di cui all’art. 7 del decr. legisl. n. 504/1992.
E’ quanto ha deciso la SEZ. V CIVILE della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 12592/2019, pubblicata il 10 maggio 3019.
Si tratta della uniformità all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di ici l’esenzione riservata agli enti pubblici e privati, diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, purchè destinati esclusivamente all’esercizio – fra l’altro – di attività assistenziali, esige la duplice condizione dell’utilizzo diretto degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione, pertanto, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta , ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse. Inoltre, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo , rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali altre attività da parte di un ente pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di ad un’attività commerciale.
La vertenza è insorta a seguito del ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza CTR della Puglia che aveva rigettato l’appello del Comune stesso contro la decisione della CTP di accoglimento del ricorso della contribuente relativo ad un AVVISO ICI 2008 di un immobile di proprietà di un Istituto Religioso concesso in comodato ad una onlus per lo svolgimento di attività didattica. In esito alle motivazioni descritte, la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune.
LIK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 12592/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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