La sentenza 2214/2019 del Tar di Napoli si incentra sulla possibilità da parte di un comune di affidare in locazione un immobile di sua proprietà con vincolo di destinazione ad uso asilo nido.
Ebbene, secondo i giudici amministrativi partenopei non sussistono profili di incongruità o irragionevolezza nella scelta di un comune di concedere in locazione l’immobile di sua proprietà con vincolo di destinazione ad uso asilo nido. Il contratto di locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente escluso all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 17, c.1, del medesimo codice degli appalti.
La procedura scelta dall’Ente locale, infatti, è stata qualificata e risulta a tutti gli effetti, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata alla locazione di immobile comunale e per questo non soggetta al d.lgs. 50/2016, pur essendo stata comunque sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità, non discriminazione e imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Risulta, infatti, prevalente l’intento di stipulare un contratto avente ad oggetto la “disponibilità di locali” per un periodo di tempo determinato, sia pure con vincolo di destinazione d’uso che deve qualificarsi come locazione in senso proprio. Non può essere negata, concludono gli stessi giudici, la possibilità di affidare in locazione un immobile con vincolo di destinazione, peraltro, mediante procedura di gara, laddove il bando dia prevalenza alla disponibilità dei locali.