Un automobilista ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma di rigetto dell’appello contro la decisione del Giudice di pace relativa ad un VERBALE PER VIOLZIONE DEL CODICE DELLA STRADA notificato dalla Polizia Stradale.
Il ricorrente con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nel disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Parma in luogo del Ministero dell’Interno, ha ritenuto che l’eventuale annullamento del giudizio di primo grado non avrebbe fatto altro che determinare l’inevitabile conferma del verbale impugnato.
La Corte di Cassazione – Sez. II Civile – con l’ordinanza n. 1661/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019,ha ritenuto infondato tale motivo poiché la giurisprudenza di legittimità è concorde nel riconoscere che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, la legittimazione passiva è delle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alle contestazioni e, nel caso della polizia stradale, del Ministero dell’Interno, con notificazione dell’atto introduttivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Si tratta di una circostanza rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che, in difetto, ne consegue la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sulla sentenza pronunciata. Tuttavia, dalle numerose pronunce della Corte (tra le quali SS.UU. n. 3117/206), emerge che l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una MERA IRREGOLARITA’ sanabile, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 260/1958, con la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amm.ne, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo di impugnazione. Nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza impugnata che la Prefettura di Parma e la Polizia stradale erano entrambe rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato che, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio, e che nulla abbia eccepito al riguardo: pertanto, proprio come verificatosi nel giudizio in questione, non avendo l’Avvocatura sollevato eccezioni sul punto il vizio ne ha provocato la sanatoria.
La Suprema Corte ha invece ritenuto di accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso riguardanti la censura della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha omesso di verificare se l’AUTOVELOX fosse stato o meno sottoposto al periodico controllo di funzionalità e taratura, nonché per la mancata attestazione nel verbale della presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.
Per le motivazioni relative alla fondatezza del secondo e del terzo motivo, la Corte ha accolto il ricorso, con rinvio al Tribunale di Parma, in persona di altro magistrato , per provvedere anche sulle spese di giudizio.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 1661/2019 PUBBLICATA IL 22 GENNAIO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it