La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello del Comune di Palomonte avverso la decisione della CTP di Salerno che aveva qualificato il Consorzio per lo sviluppo industriale (ASI) come soggetto esente dall’ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 504/1992.
Avverso la sentenza CTR ha prodotto ricorso per Cassazione il Comune, denunciando la violazione e falsa applicazione della norma citata e la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26575/2018 ha ritenuto manifestamente fondato il motivo addotto, essendo la pronuncia impugnata incorso in un errore di diritto, laddove ha qualificato il Consorzio in esame come ente pubblico non economico: infatti, ad avviso della Suprema Corte, l’art. 36, c. 4, della Legge n. 317/1992 stabilisce che “i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi”. Inoltre, le SS:UU: della Cassazione, con le sentenze nn. 14293/2010 e 12797/2016, hanno chiarito i limiti entro i quali detti consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrative.
Da ciò discende che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongono esenzioni o agevolazioni, è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto la condizioni per usufruirne. Nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare, con riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto dell’accertamento fossero esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali. Valutazione che è del tutto ancata nella fattispecie.
E’ stato anche ricordato che in occasione di analoghe controversie dello stesso Consorzio, la stessa Corte, con sentenze nn. 16281 e 16282 del 2017, ha stabilito che “l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a) del decr.legisl. n. 504/1992, ai fini dell’ici, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”. Di conseguenza, la presenza nell’ASI del Banco di Napoli (soggetto non individualmente esente, si pone in contrasto con la suddetta norma interpretativa delle richiamate sentenze, trattandosi di requisito di natura soggettiva, a prescindere dalle funzioni in concreto attribuite di mero tesoriere.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate, il ricorso del Comune è stato accolto, con rinvio alla CTR in diversa composizione.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 26575/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it