La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2005 nel testo introdotto dall’art. 27 della Legge Regionale n. 2/2006.
La questione trae origine dall’accertamento relativo al pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010, annullato in primo grado dalla CTP di Genova con sentenza appellata dalla Regione che ha contestato l’erronea applicazione della esenzione per i veicoli di anzianità superiore ai 10 anni iscritti nel Registro ASI (Automobileclub storico italiano) e FMI (Federazione motociclistica italiana).
Nel rinvio alla Corte Costituzionale il giudice ha ritenuto che la norma censurata sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera c) della Costituzione, in quanto destinata ad incidere su un elemento essenziale di un tributo che, stante la sua natura di “tributo proprio derivato” della Regione non poteva da questa essere disciplinato in maniera autonoma.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2018, ha rilevato come in base all’ormai consolidato orientamento interpretativo della Cassazione il riconoscimento del regime di favore in questione , previsto dall’art. 63, commi 2,3,4 della Legge n. 342/2000, non prevede alcuna iscrizione nei registri tenuti da ASI e FMI e l’esenzione dipende dall’accertamento costitutivo demandato agli Enti ma limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, con portata generale ed astratta, riferita cioè a categorie complesse di veicoli, nella specie immatricolati da oltre venti anni con determinate caratteristiche tecniche. Ad avviso della Consulta, anche a seguito dell’abrogazione dei commi 2,3,4 della suddetta legge n. 342/2000 disposta dalla legge n. 190/2014 (e, quindi, ancora vigente in relazione all’accertamento 2010) la norma contenuta nella legge regionale n. 2/2006 di modifica dell’art. 10, comma 1, della Legge regionale n. 3/2005 introduce un presupposto aggiuntivo per la esenzione, quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all’uopo tenuti dall’ASI o dall’FMI: iscrizione non contemplata dalla normativa nazionale.
Per le suddette ragioni, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della Legge della Regione Liguria 4 febbraio 20015, n. 3, nel testo introdotto dall’art. 27 della Legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 209 DEL 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it