La CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di un contribuente riformando la sentenza di primo grado ed annullando l’avviso di accertamento per imposta di pubblicità emesso in relazione a due striscioni esposti in un cantiere edile, nel territorio del Comune di Cesena, per l’anno 2007. Con tale decisione è stato ritenuto in primo luogo che la CTP di Forlì avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione della soc. ICA (concessionaria ex art. 53 del decr. legisl. n.446/1997 delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’icp nel comune di Cesena) in quanto la sostituzione a stampa della firma autografa del responsabile del procedimento era carente del provvedimento dirigenziale autorizzativo; inoltre per la insussistenza della natura pubblicitaria del MARCHIO dell’impresa costruttrice della GRU negli striscioni, ed infine per l’erronea applicazione della sanzione per omessa dichiarazione della pubblicità che sarebbe dovuta incombere sulla società che eseguiva i lavori edili.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30050/2018 della Sez.V Civile, pubblicata il 21 novembre 2018, intervenuta a decidere sul ricorso proposto dalla ICA, ha ritenuto di accoglierlo per la fondatezza di tutti i motivi posti a sostegno. In primo luogo, ad avviso del Supremo Collegio, riguardo alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento del funzionario responsabile designato dall’Ente impositore (art. 1, c. 162 della Legge n. 296/2006) ed alla sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo (art. 1, c. 87 del decr. legisl. n. 546/1995), le suddette norme debbono valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche qualora la gestione sia affidata in concessione ad un soggetto iscritto nell’Albo di cui all’art. 53 del decr.legisl. n. 446/1997, come nel caso di specie, ove l’ATTO DI ACCERTAMENTO è stato sottoscritto con le modalità di legge dall’Amministratore Unico della società concessionaria, da ritenere valido con la indicazione a stampa del nominativo.
Il Supremo Collegio ha poi censurato la sentenza CTR impugnata in quanto non appaiono rilevabili i criteri cui il giudice si è attenuto per discriminare in concreto, sul piano di rilevanza tributaria, l’uso del marchio distintivo dell’azienda in chiave semplicemente identificativa dell’impresa, dall’uso in chiave pubblicitaria, atteso che, quel che conte ai fini dell’ICP è l’oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato; ed allora, se è pacifico che sulla GRU vennero esposti gli striscioni con la indicazione della società costruttrice, considerato che il macchinario costituisce il prodotto dell’attività imprenditoriale esercitata dalla società destinataria dell’Accertamento, la sentenza della CTR ha trascurato completamente la relazione esistente tra i predetti striscioni ed il macchinario medesimo e non spiega perché il messaggio pubblicitario, invece di essere percepito dai destinatari con immediatezza in termini di associazione tra prodotto e produttore, anche in ragione delle dimensioni (mq 1,5 di superficie per ciascuno striscione) e della ubicazione in “luogo visibile al pubblico” possa invece essere posto in relazione con l’attività di impresa di altri soggetti presenti nel cantiere.
Infine, la Cassazione, per quanto riguarda la legittimità della notifica dell’accertamento alla sola azienda costruttrice della GRU e non anche al soggetto che disponeva della GRU stessa, ha ritenuto di dare continuità al principio affermato dalla stressa Corte, secondo cui “in materia di imposta sulla pubblicità, ove vi è solidarietà nell’obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato ed il soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, la responsabilità di quest’ultimo , in via principale, prevista dall’art. 8 del decr. legisl. n. 507/1993, non indica un beneficio d’ordine, bensì si limita a fondare il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso,. Ne consegue che la legittimità dell’avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato principale”.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione ha emesso analoga sentenza (n. 30049/2018) nel ricorso prodotto avverso la decisione della CTR Toscana avente ad oggetto un AVVISO DI ACCERTAMENTO riguardante l’imposta di pubblicità per il MARCHIO DELLA SOCIETA’ COSTRUTTRICE DELLA GRU, sugli striscioni di un cantiere edile sito nel Comune di San Vincenzo.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – SENTENZE N. 30050/2018 E N. 30049/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it