La sezione regionale lombarda della Corte dei Conti ha stabilito (deliberazione 25/10/2018 n. 302) che una società partecipata può porre in essere assunzioni di personale, senza che ciò possa incidere sulla capacità assunzionale dell’ente socio.
Nel merito la questione era incentrata essenzialmente sull’interpretazione dell’art. 19, comma 5, del TUSP, che così statuisce: “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.
Secondo l’Amministrazione istante dalla predetta disposizione si ricavava un principio di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune socio e della società interamente partecipata, tale che l’assunzione operata da quest’ultima avrebbe ridotto quella del Comune stesso.
Ma secondo i giudici della Corte dei Conti tale interpretazione sembra andare oltre la voluntas legislatoris e lo stesso dato testuale, che appare essere stato considerato nella formulazione della richiesta di parere. La disposizione sopra richiamata, la cui precisa esegesi è stata di recente effettuata dalla Sezione di controllo Liguria (deliberazione n. 80/2017/PAR), infatti, nel porre in capo alle Amministrazioni partecipanti l’obbligo di fissare alle proprie società obiettivi specifici di contenimento anche delle spese di personale prevede, in particolare, che debbano tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 25 TUSP, “ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”. Ebbene, ad avviso della Sezione, quest’ultimo inciso non può che riferirsi a limitazioni alle assunzioni di personale relative alle predette società partecipate e non alle Amministrazioni partecipanti, venendo meno il possibile addentellato normativo su cui appare fondarsi l’interpretazione in esame.
Ne deriva, conseguentemente, concludo i giudici lombardi, che una società partecipata – nel rispetto delle direttive impartite dalle proprie amministrazioni partecipanti e degli specifici obblighi legislativamente previsti e, in particolare, da quanto statuito dal TUSP, anche per quanto attiene alle modalità attraverso cui procedere – può porre in essere assunzioni, senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale delle predette amministrazioni partecipanti.