Sul termine di decadenza per l’accertamento d’ufficio dell’ICI da parte del Comune, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28046/2018, pubblicata il 2 novembre, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione il termine per la notifica dell’atto è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, e, quindi, con riferimento all’anno di imposta 2006, poiché l’obbligo della dichiarazione scadeva il 31 luglio 2007, la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 2012.
La questione è insorta a seguito del ricorso per Cassazione del Comune di Bordighera avverso la sentenza della CTR della Liguria che aveva dichiarato la decadenza del potere impositivo dell’Ente che aveva notificato l’atto di accertamento in data 27 novembre 2012, data che invece è stata giudicata tempestiva dalla Suprema Corte in quanto conforme al dettato dell’art. 1, comma 161, della Legge n.296/2006 e, per tale motivo, il ricorso del Comune è stato accolto e cassata la sentenza della CTR.
In margine a tale sentenza, giova ricordare che il termine di decadenza dei cinque anni recato dal citato articolo 1, c. 296 della Legge 296/2006 è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o dei versamenti del tributo, il che vuol dire che il computo dei cinque anni varia a seconda che si tratti dell’una o dell’altra fattispecie. Infatti, in base all’art. 10 del decr. legisl. n. 504 del 1992, che disciplina l’ICI, la dichiarazione da parte del soggetto passivo va effettuata entro il termine della dichiarazione dei redditi (che va presentata nell’anno successivo a quello d’imposta e per il 2006 entro il luglio 2007) mentre i versamenti vanno effettuati in due rate scadenti a giugno e dicembre dello stesso anno di imposta. Ciò significa che, riferendosi sempre all’anno di imposta 2006, la decadenza per la notifica dell’accertamento per omessa o infedele dichiarazione sarebbe scattata al 31 dicembre dell’anno 2012, mentre per l’omesso versamento del tributo la decadenza sarebbe scattata al 31 dicembre 2011.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N, 28046/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it