La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 192 del 2018 depositata il 5 novembre 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quater della Legge Regionale della Toscana n. 49 del 2003 introdotto dalla L.R. n.35/2012, promosso dalla CTP di Napoli nel procedimento avviato da un contribuente nei confronti della Regione Toscana e dell’Agente della Riscossione, avente ad oggetto una cartella esattoriale per il pagamento della tassa automobilistica regionale relativa ad un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Ad avviso del giudice della CTP di Napoli, la norma censurata contrasterebbe con l’art. 117, comma 2, lettera a) e con l’art. 119 della Costituzione per la stessa ragione per cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 288 del 2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale di identico contenuto della Regione Marche.
La Regione Toscana ha eccepito la inammissibilità o la non fondatezza della questione in quanto trattasi di una situazione identica a quella dichiarata non fondata con la sentenza n. 47/2017. Riguardo a tale sentenza, la Corte ha affermato che questa ha chiarito come il FERMO AMMINISTRATIVO (al quale è correlata la esenzione dal pagamento del tributo di cui all’art. 5, c. 37 del D.L. n.953/1982) sia diverso dal c.d. FERMO FISCALE, anche perché solo successivamente, con il D,L. n. 669/1996 veniva introdotta l’ipotesi di fermo quale misura di cautela a garanzia del dredito degli enti pubblici, all’interno del D.P.R. n. 602/1973, e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.
Pertanto, ad avviso della stessa Corte, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo amministrativo disposto dall’Agente della Riscossione in base all’art. 8 quater della L.R. Toscana censurata non si pone in contrasto con la esenzione del tributo nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’Autorità amministrativa prevista dal D.L. n.953/1982, e rientra invece nella norma che vuole il tributo in questione correlato non più alla circolazione stradale, ma alla proprietà del mezzo, ovvero alla ricorrenza di un titolo equipollente idoneo a legittimare il possesso del veicolo.
Per le suddette ragioni, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quater della L.R.Toscana n. 49/2003 sollevata dalla CTP di Napoli.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – ORDINANZA N. 192/2018 DEPOSITATA IL 5 NOVEMBRE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it