Nella sentenza 578/2018 i giudici della sezione di Latina del Tribunale amministrativo per il Lazio forniscono diversi chiarimenti sull’applicazione del principio di rotazione negli appalti “sotto-soglia”.
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. “sotto-soglia”, spiegano i giudici amministrativi laziali, la stazione appaltante gode di un’ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre, nelle anzidette procedure semplificate, l’amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l’operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore.
L’art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, disposizione speciale relativa alle gare “sotto soglia”, nell’affermare il rispetto del principio di rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall’affidamento.
Negli appalti “sotto-soglia”, concludono gli stessi giudici,il principio di rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.